IL PRETORE
   A scioglimento della riserva che precede, osserva:
                               In fatto
   Con ricorso  depositato  in  data  23  agosto  1996  e  ritualmente
 notificato, il sig. Nottegar Flavio, in proprio quale coerede e quale
 procuratore  dei  coeredi  Nottegar  Pietro,  Nottegar Lina, Nottegar
 Teresa, Nottegar Luigi, Nottegar  Beatrice,  Bottazzini  Rosa  Maria,
 Battazzini  Giuseppe  Angelo,  Bottazzini  Maria Cristina, Bottazzini
 Sabina,  Bottazzini  Luciana,  Nottegar  Miriam,  nonche'  i   sig.ri
 Morandini  Tarcisio,  Morandini Maria Rosa, Morandini Rita, Morandini
 Angelo Zeno, Morandini Damiano e Bottazzini Elisa convenivano innanzi
 a questo pretore, in funzione di giudice del lavoro,  l'O.P.A.F.S.  e
 la  Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante
 pro-tempore, perche' fossero condannati in via solidale o alternativa
 a corrispondere loro la quota di competenza nella propria qualita' di
 erede, anche in rappresentazione, del defunto  sig.  Nottegar  Giulio
 dell'indennita'  di  buonuscita  ai  superstiti  o  del T.F.R., nella
 misura complessiva di L. 39.125.929 oltre rivalutazione monetaria  ed
 interessi  legali,  con  rifusione  delle  spese  di  lite e sentenza
 provvisoriamente esecutiva. Nel ricorso  evidenziavano  i  ricorrenti
 che  il  sig.  Giulio  Nottegar  era  deceduto  il  14  novembre 1986
 lasciando eredi legittimi i fratelli Lina, Pietro, Teresa,  Giuliana,
 Beatrice, Flavio nonche' i nipoti figli della sorella Amelia premorta
 Bottazzini  Rosa  Maria,  Giuseppe  Angelo,  Maria  Cristina,  Sabina
 Luciana ed Lisa, nonche' i figli del fratello Alessandro premorto,
  Nottegar Chiara, Francesca e Miriam; che la sig.ra Giuliana Nottegar
 era deceduta in data 8  settembre  1995  lasciando  eredi  il  marito
 Morandini Tarcisio nonche' i figli Morandini Maria Rosa, Rita, Angelo
 e  Damiano;  che  il  sig.  Giulio Nottegar aveva prestato la propria
 attivita' lavorativa alle dipendenze dell'allora Ente Ferrovie  dello
 Stato  dal  20  dicembre  1962  alla  data del decesso in qualita' di
 operaio qualificato, categoria 4, classe 8; che all'atto del  decesso
 il  sig.  Giulio  Nottegar  percepiva  uno  stipendio  mensile  di L.
 858.636, un'indennita' integrativa speciale di L. 704.531, il  valore
 di  scatto  di  anzianita'  utile  ex legge n.   42/1979 di L. 11.669
 nonche' la tredicesima mensilita'; che con lettera a.r.  in  data  22
 ottobre  1991  gli  eredi  del sig. Giulio Nottegar avevano richiesto
 alle parti convenute il pagamento dell'indennita'  di  buonuscita  di
 cui  all'art. 16, comma 6, legge 14 dicembre 1973 n. 829 nella misura
 complessiva di L. 39.125.929; che  l'O.P.A.F.S.  aveva  risposto  con
 lettera  in  data  9  gennaio  1992  in termini negativi; che tutti i
 ricorrenti   erano    economicamente    autosufficienti.    Nell'atto
 introduttivo  del  giudizio  i  ricorrenti  sollevavano  questione di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 16, comma 6, legge 14 dicembre
 1973 n. 829 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte
 in  cui  escludeva  il  diritto  all'erogazione  dell'indennita'   di
 buonuscita  ai  fratelli  e  le  sorelle  laddove non permanentemente
 inabili a proficuo lavoro, ovvero di eta' superiore a  21  anni,  non
 conviventi e non a carico.
   Si  costituiva  ritualmente  la  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a., in
 persona del legale  rappresentante  pro-tempore,  che  contestava  la
 fondatezza  della  pretesa  azionata  dai  ricorrenti  richiamando il
 disposto della  norma  impugnata  e  ribadendone  la  conformita'  al
 dettato costituzionale.
   All'udienza  del  19  giugno  1997  era  discussa  la  questione di
 legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente.
                              In diritto
   Ritiene  questo  pretore   che   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  16, comma 6, legge 14 dicembre 1973 n. 829
 nela  parte  in  cui  non  include  fra  i  soggetti  aventi  diritto
 all'erogazione dell'indennita' di buonuscita i fratelli e le sorelle,
 salvo  che  permanentemente inabili a proficuo lavoro, ovvero di eta'
 inferiore a 21 anni, conviventi ed a carico, per violazione dell'art.
 3 della Costituzione sia rilevante  ai  fini  della  decisione  della
 presente   causa   atteso   che   solo   in   ipotesi  di  fondatezza
 dell'eccezione sollevata i ricorrenti potrebbero  vedere  accolta  la
 pretesa azionata in giudizio.
   Ritiene,   altresi',  questo  pretore  che  la  questione  sia  non
 manifestamente infondata atteso che non puo' dubitarsi dell'identita'
 di natura fra l'indennita' di buonuscita di cui fruiva il  dipendente
 dell'Ente  Ferrovie  dello Stato e l'indennita' di buonuscita erogata
 al dipendente statale. Quest'ultima,  come  noto,  viene  erogata  ai
 superstiti  senza  limitazione  alcuna,  con  la  conseguenza  che si
 evidenzia una disparita' di  trattamento  (gia'  rilevata  da  questa
 Corte  in  relazione  a fattispecie analoghe Corte costituzionale nn.
 821/1988 e  471/1989)  fra  le  stesse  categorie  di  superstiti  di
 dipendenti  statali  e  di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, con
 conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.